La Regione Puglia ha inteso avviare l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PGRU), nell’ambito della procedura di VAS. La necessità di aggiornare il Piano deriva dal fatto che è in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale (D.Lgs 250/10) la Direttiva Europea sulla gestione dei Rifiuti 2008/98/CE, modificando la Parte IV del vigente D.Lgs152/06 e ss.mm.ii.

Obiettivi innovativi riguardano la definizione di un programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, nonché un programma per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da avviare in discarica o a recupero energetico anche ai sensi di quanto previsto nella stessa direttiva (FONTE: http://ecologia.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=797.

Sul sito dell’ISPRA, viene spiegato abbastanza dettagliatamente che cos’è una VAS (http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Valutazione_Ambientale_Strategica_%28VAS%29/).

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, per migliorare la qualità decisionale complessiva. Rappresenta l’evoluzione delle procedure di Area Vasta. In particolare l’obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell’informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione. In pratica, la VAS è una delle applicazioni più concrete della Convenzione di Aahrus sulla giustizia ambientale, l’informazione e la parte dei cittadini e delle comunità locali nei processi economici, socioproduttivi e ambientali. La VAS, pertanto, dev’essere coerente anche con gli altri piani del paesaggio, della qualità dell’aria, dei trasporti, ecc..

Il processo di VAS si basa sulle seguenti fasi:

  • Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il quale è prevista la VAS,
  • Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione,
  • Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi, espressi anche attraverso l’uso di indicatori ambientali,
  • Monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del programma,
  • Informazione e consultazione del pubblico e dei vari attori del processo decisionale, anche sulla base di tutte le valutazioni ambientali effettuate.

Attualmente, la Regione Puglia sta procedendo con l’aiuto dell’ARPA alla redazione del rapporto ambientale. Dunque, la l’autorità procedente, cioè la Regione Puglia, dovrebbe avere  elaborato già il documento finale di scoping (sulla base dei dati raccolti in base ai questionari diffusi a tutti i soggetti interessati, associazioni e comitati compresi), discusso tale conferenza (per es., nella seconda conferenza programmatica della VAS tenutasi nel luglio 2011 a Bari) e trasmesso il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, in questo caso l’ARPA Puglia.

La Regione Puglia sostiene che tutti i documenti sono pubblicati sul portale ecologia regionale, ma del documento finale di scoping e del rapporto preliminare non vi è traccia. Allo stato attuale (dicembre 2011), sappiamo soltanto, per bocca del funzionario del settore rifiuti del Servizio Ecologia regionale con sede a Modugno Federico Cangialosi (segreteria tecnica coordinamento di piano) – abbiamo sollecitato una risposta formale scritta da Giovanni Campobasso, non pervenuta – che l’ARPA è a lavoro per predisporre il rapporto ambientale, sul quale tutti i portatori d’interesse (stakeholders) saranno chiamati ad esprimersi, con osservazioni, per la seconda volta, sulla VAS. Quanto alla prima consultazione e come essa è andata a finire vi riportiamo l’estratto di uno scambio avuto coi funzionari della segreteria tecnica del piano durante l’ultima conferenza di piano dell’estate scorsa a Bari:

Sono previsti allora impianti di trattamento meccanico-biologico “a freddo” dei rifiuti nella riconfigurazione della situazione impiantistica?

No, ma proponeteli …

Ebbene, a parte il fatto che questi impianti sono delle Migliori Teniche Disponibili (MTD o BAT secondo le tabelle BRef europei) obbligatorie, che i tecnici regionali conoscono meglio di noi, noi li abbiamo proposti, ma qualcuno dovrà metterli in pratica. Invece, di parlare di “revamping” dei vecchi impianti e di aumento del cdr (combustibile dai rifiuti) e di necessità di impianti per la loro “termovalorizzazione” …

COLLEGAMENTI:

http://comitatorif.blogspot.com/2011/11/seminario-vas-valutazione-ambientale.html

Disposizione regionali in materia di VAS

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm

Storia della VAS

La Direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a determinate categorie di progetti. Il concetto di valutazione strategica è nato nell’ambito della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere i limiti dell’approccio per progetti. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta, che può considerarsi il progenitore della metodologia di valutazione strategica.

La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/CE) ha imposto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004; la Direttiva VAS è collegata direttamente alle Direttive VIA e Habitat, oltre a diverse altre direttive (acque, nitrati, rifiuti, rumore, qualità dell’aria) che fissano requisiti per l’istituzione e la valutazione di piani/programmi.  In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 ed è entrata in vigore solo il 31 luglio 2007. Come spesso succede nel sistema legislativo italiano, anche la normativa sulla VAS è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata; tutte queste variazioni normative, che certamente continueranno a susseguirsi anche nel prossimo futuro, rendono complesso il corretto recepimento della Direttiva VAS con modalità omogenee tra le varie Regioni italiane.

La Commissione Europea prevede di verificare periodicamente lo stato di ratifica e l’efficacia della Direttiva VAS. Il primo rapporto di verifica (COM/2009/469) indica che la Commissione ha avviato studi per verificare la conformità del recepimento ed ha condotto diversi procedimenti d’infrazione per recepimento non corretto.

Relazioni con la VIA

In linea generale il processo di VAS precede, ma non necessariamente determina, una procedura di VIA. Le due tipologie di valutazione agiscono in due fasi diverse su due oggetti diversi, con finalità diverse complementari; mentre la VAS è una procedura (o, meglio, processo) che agisce per valutare gli effetti ambientali prodotti da piani o programmi (i determinanti, le pressioni e le risposte ambientali soprattutto; precauzione), la VIA è una procedura che agisce per valutare gli impatti ambientali (cioè le variazioni di stato delle componenti ambientali; prevenzione) causati da progetti od opere.

La procedura di VAS in Italia, a differenza di altri Stati europei, è spesso interpretata come fosse una procedura comando-controllo e non tanto come uno strumento di supporto decisionale strategico: in pratica la VAS è spesso erroneamente considerata come fosse una “grande VIA”.  La sentenza del Consiglio di Stato italiano del 12 gennaio 2011 n. 133, intervenedo sulla VAS di un piano urbanistico, ha di fatto rigettato il carattere comando-controllo delle procedure di VAS italiane, stabilendo che 1. esse devono costituire non un momento di controllo sull’attività di pianificazione e che 2. le autorità procedente e competente devono collaborare tra loro per formulare piani o programmi attenti ai valori della sostenibilità e della compatibilità ambientale. In una corretta procedura di VAS l’autorità competente in materia ambientale dovrebbe essere molto vicina (o addirittura all’interno) all’ente che procede alla formazione/approvazione del piano/programma; in questo modo le due autorità possono collaborare meglio tra loro, fin dalle fasi iniziali di formazione dello strumento in valutazione. In questo caso ideale è molto rilevante il ruolo del monitoraggio degli effetti ambientali operato da un ente terzo (es. un’agenzia ambientale) rispetto alle autorità competente/procedente: il monitoraggio ambientale di un ente terzo è garanzia di veridicità degli effetti ambientali del piano/programma, periodicamente misurati nella loro realtà e rendicontati alla popolazione.Le procedure comando-controllo come, appunto, la VIA possono essere strumentalmente molto utili a valle della VAS: un’opera rilevante prevista da un piano, prima di essere autorizzata definitivamente, può richiedere approfondimenti di valutazione. In questo caso la valutazione di compatibilità ambientale del progetto dev’essere svolta da un’amministrazione pubblica, indipendente ripretto al proponente, e deve produrre una decisione d’autorizzazione, un “comando” appunto, eventualmente comprensivo di prescrizioni, che poi dev’essere rispettato dal proponente e “controllato” dall’amministrazione pubblica.

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