La Puglia rischia il turismo dei rifiuti: Il parere ufficiale del Servizio Ecologia sul Rapporto Ambientale del PRGRU

Sul BURP di agosto è stato pubblicato il PARERE MOTIVATO del dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, in qualità di soggetto proponente/procedente, rispetto al Rapporto Ambientale, cioè la bozza del PRGRU, redatta da ARPAP in qualità di autorità competente (in pratica, i due stanno in rapporto di committente ed esecutore rispetto al complesso della procedura europea di VAS). Esso contiene elementi da non sottovalutare, i più salienti sono elencati nei punti a seguire. Le relative modifiche che ARPA apporterà dunque saranno pubblicate direttamente nella versione definitiva del piano.

  • si ammette che la capacità di incenerimento esistente e la presunta deregulation nel settore, che permettere ai gestori dei forni di approvigionarsi di combustibile dai rifiuti da ogni parte d’Italia (essendo le ecoballe un rifiuti speciali e, dunque, non tipologia non regolamentata dal piano rifiuti urbani), potrebbe avvantaggiare il turismo dei rifiuti:”Le nuove autorizzazioni al coincenerimento o alla termovalorizzazione di CSS possono attrarre rifiuti da fuori regione nel caso in cui il CSS prodotto in Puglia (152.000 t, anno 2010) non si incrementi con l’entrata in esercizio degli impianti di produzione CSS previsti.”;

  • “Si evidenzia comunque la presenza di un carico ambientale rilevante, rispetto agli impianti esistenti, sul sito SIC/ZPS “aree delle Gravine”, nella provincia di Taranto.”;

  • serve con urgenza una cartiera a coprire il fabbisogno regionale (commento: perché Foggia non si candida visto che ha già una cartiera del Poligrafico della Zecca dello Stato, per altro in crisi, la cui attività potrebbe essere riconvertita dalla produzione di valori di stato al riciclo della carta?);
  • è preferibile il recupero di materia rispetto al recupero energetico, ma attualmente questo è antieconomico (la legge contro il mercato?):

    ““Nella matrice di valutazione degli effetti queste due opzioni sono caratterizzate dagli stessi risultati, ad eccezione di un unico ma fondamentale indicatore relativo al comparto rifiuti: “Priorità nella gestione dei rifiuti”. La motivazione consiste nella constatazione che mentre gli impianti per la produzione di materiali tipo Plasmix consento direttamente ed esclusivamente un recupero di materia, gli impianti di produzione di CSS in un primo momento consentono un recupero di materia, ma nella fase finale del ciclo di vita di tale materiale, la probabile scelta di gestione consiste nel recupero energetico. Rispetto ai principi di gestione della Direttiva Europea in materia, come è noto, l’alternativa preferibile del recupero di materia è preferibile a quella del recupero energetico. Si evidenzia che anche se il CSS prodotto fosse inviato ad un ulteriore impianto di recupero di materia invece che a termovalorizzazione (come da azioni C5a_3 e C5b_3 previste dal PRGRU per il trattamento del CSS), una gestione di questo tipo sarebbe antieconomica, in quanto il recupero di materia potrebbe essere realizzato con un solo impianto Plasmix, invece che con due in serie. Nel caso si intendano realizzare nuovi impianti in merito alla gestione della parte di frazione secca in oggetto, l’alternativa più compatibile con l’ambiente è rappresentata quindi dalla prima opzione.”

  • il parere del servizio ecologia contiene la fondamentale Valutazione d’Incidenza del Piano, che di seguito si riporta per intero – evidenziandone i punti salienti:

    “Data la presenza di siti della Rete Natura2000, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) è stato sottoposta alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97. Ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia “Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica” (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza. Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è il Servizio regionale all’Ecologia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”.
    Di seguito si riporta il parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano in oggetto.

    Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani interessa l’intero territorio regionale, caratterizzato dalla presenza di siti rete Natura 2000 e di aree naturali protette (regionali e nazionali): ciò comporta la necessità di sottoporre il PRGRU alla valutazione di incidenza, che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., risulta interna alla valutazione ambientale strategica. Nel “Rapporto Ambientale definitivo” è presente la sezione (capitolo 7) dedicata allo “Studio di Incidenza” (pagg. 342-372), nella quale è svolta dapprima una ricognizione dei siti rete Natura 2000 presenti in Puglia, elencati alle pagg. 342-346, e delle aree naturali protette, elencate alle pagg. 130-131. Nello specifico alcuni dei siti rete natura 2000 risultano dotati di Piani di gestione rappresentati alla pag. 346 del “Rapporto ambientale definitivo”
    Atteso che, come già rilevato, il Piano individua quattro tipologie di criteri – vincolante, escludente, penalizzante e preferenziale – la presenza di siti rete Natura 2000 e di aree naturali protette (nazionali e regionali), nonché di zone umide è individuata come un vincolo escludente per la localizzazione degli impianti. Inoltre, per ciascuna tipologia di impianto, sono definite delle aree buffer dalla rete Natura 2000 e dalle aree naturali protette, in cui la localizzazione di un impianto è da intendersi penalizzante (Parte II, capitolo O2 del PRGRU):
    – 1.000 m da discariche per rifiuti non pericolosi (pag. 13) e da impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (pag. 18);
    – 2.000 m da impianti di recupero energetico (pag. 23).
    In tali aree buffer, qualora riferite a siti rete Natura 2000, è prescritta l’acquisizione del parere di valutazione di incidenza.

    Nello “Studio di Incidenza”, sulla base del quadro generale della Rete Natura 2000 in Puglia si è determinato lo stato relativo al carico ambientale causato, sui SIC e ZPS, dall’attuale dotazione impiantistica regionale per i rifiuti urbani (aggiornata a maggio 2012), considerando (pag. 359-360):
    – impianti per la gestione del ciclo degli RU individuati dal vigente Piano del CD (gli impianti in esercizio, quelli realizzati non in esercizio e quelli previsti e già localizzati sul territorio, per i quali risulta avviata una procedura autorizzativa);
    – gli impianti esistenti non compresi nella lista precedente, non dedicati al trattamento dei RU, che si intendono utilizzare ai fini del nuovo Piano (cementifici per il coincenerimento, centrale ENEL);
    – impianti privati che trattano rifiuti urbani o rifiuti derivanti dagli urbani (Appia Energy, impianti di compostaggio privati, impianti di primo livello per la frazione secca).

    Sono stati effettuati quindi degli approfondimenti considerando sia gli impianti localizzati all’interno di aree SIC e ZPS, che potrebbero avere una diretta incidenza sui siti rete Natura 2000, sia quelli che potrebbero incidere indirettamente su di essi. L’individuazione di questi ultimi è stata effettuata scegliendo una fascia buffer di 2000 m dal confine dei Siti Natura 2000 e, quindi, analizzando la presenza di impianti all’interno di tale area buffer. La fascia di 2000 m è stata definita tenendo presenti i criteri localizzativi del PRGRU (parte II, capitolo O2), in quanto è la fascia maggiore tra tutte quelle previste per i nuovi impianti e per la modifica degli esistenti, per l’attribuzione del vincolo “Penalizzante” (pag. 360).
    Dall’analisi svolta sul carico ambientale globale sul sito Natura 2000 emerge che “tra tutti gli 83 siti Natura 2000, l’”Area delle Gravine” è sicuramente la più soggetta a carico antropico derivante dal ciclo della gestione dei RU, sia per numero di impianti sia per tipologia […] Pertanto dovrebbe essere evitato, o quantomeno valutato con la massima attenzione anche in riferimento ad impatti cumulativi, qualsiasi altro intervento che possa ulteriormente incidere sulla zona.” (pag. 360 “Studio di incidenza”). Per quel che

    riguarda considerazioni più generali lo “Studio di incidenza” evidenzia che da un’analisi complessiva effettuata sia sullo stato dei siti Natura 2000 sia sugli interventi previsti dal PRGRU, in base al livello di dettaglio riportato, “si può escludere l’insorgenza di effetti di incidenza significativi sui siti della Rete Natura 2000, in quanto tali siti sono esclusi dalla realizzazione (o modifica) di nuovi impianti. Si sottolinea comunque che ogni futuro intervento potenzialmente impattante sui siti dovrà comunque essere opportunamente valutato nei livelli di pianificazione subordinati e in fase di progetto degli impianti stessi” (pag. 365 “Studio di incidenza”).

    Nello “Studio di Incidenza” si afferma che diverse azioni di Piano, per il loro carattere immateriale, possono essere considerate non suscettibili di influire significativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000 se non con effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo. Si tratta soprattutto delle misure volte ad incentivare/promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata (progettazione ecologica, formazione e comunicazione, etc…). Al contrario per tutte le azioni che nella matrice di screening sono classificate come azioni della tipologia “impiantistica” non si può escludere a priori un’interferenza con i siti Natura 2000. In questa categoria rientrano:
    – l’adeguamento/ampliamento di impianti esistenti;
    – l’utilizzazione di impianti non dedicati al trattamento di rifiuti per il co-incenerimento;
    – la realizzazione di nuovi impianti;
    – la messa in esercizio di impianti già realizzati.

    Ognuno dei suddetti interventi può potenzialmente esercitare, direttamente, in funzione della portata e della localizzazione, ma anche indirettamente, per gli effetti cumulativi ed indotti dai servizi di gestione cui naturalmente si collega (trasporti, nuove reti viarie), impatti significativi su uno o più degli elementi funzionali della rete regionale Natura 2000. Per questo motivo, in fase di progettazione dell’impianto specifico, dovrà essere verificata la sussistenza o meno della possibilità di tale interferenza.
    Dalla lettura della tabella 8.1 del “Rapporto Ambientale Definitivo” per gli ecosistemi naturali e la rete Natura 2000, i seguenti punti di debolezza (pag. 379): presenza di specie floro-faunistiche a rischio; mancata gestione delle aree naturali protette istituite e della rete Natura 2000; presenza di aree ad elevato rischio di incendi; rilevante carico ambientale sul SIC/ZPS “area delle Gravine” in provincia di Taranto; aumento della rarefazione e frammentazione degli habitat a causa dell’impatto legato alla presenza di impianti per rifiuti; ulteriore impoverimento della biodiversità regionale, con rischio di estinzione per specie floristiche, vegetazionali ed animali, nonché riduzione del patrimonio forestale presente.

    Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e considerati gli atti dell’Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, l’impatto su habitat e specie d’interesse comunitario, si esprime il seguente parere per il Piano di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza:
    – alcuni di questi siti sono dotati di Piani di gestione di cui il PRGRU, ove non abbia già provveduto in merito, deve recepire le relative NTA riferite a quanto trattato dal Piano;
    – si rammenta la vigenza del regolamento regionale 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.” che, all’art. 5 comma 1 lettera m, prevede che in tutte le ZPS è fatto divieto di “realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti” (punto m) e di “utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali” (punto l);
    – si rammenta la vigenza dei Piani di gestione dei siti rete Natura 2000, ove redatti, e delle relative NTA;
    – si prende atto del divieto, imposto dal PRGRU, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli stessi nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
    – come proposto alla pag. 379 del “Rapporto Ambientale Definitivo”:
    a. il vincolo penalizzante, relativo alle aree buffer del SIC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007 sia modificato in “escludente”;
    b. per quel che riguarda le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU sia inserita la prescrizione relativa alla realizzazione di monitoraggi post operam ambientali e sullo stato di conservazione di flora e fauna nei SIC/ZPS interessati;
    c. sempre circa le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU siano previste idonee misure di compensazione rispetto ai siti rete Natura 2000
    – nell’area buffer di estensione pari a 100 m all’esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 il PRGRU estenda il vincolo “escludente”;
    – per la restante fascia esterna (da 100 m a 1000 o 2000 m), il PRGRU applichi i vincoli penalizzanti utilizzando i medesimi criteri previsti per i siti rete Natura 2000, in funzione della tipologia impiantistica. In questo caso sia acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta;
    – il “Rapporto Ambientale Definitivo” sia aggiornato rispetto ai contenuti del Piano, con particolare riferimento ai livelli di prescrizione relativi ai criteri di localizzazione (tre per il RA e quattro per il PRGRU);
    – circa gli effetti in fase di cantiere il “Rapporto Ambientale Definitivo” (pag. 365) evidenzia che “anche se transitori, potrebbero essere più o meno intensi a seconda del tipo di opere e della loro localizzazione. Pertanto, laddove necessario, sarebbe opportuno prevedere adeguate misure di mitigazione. In particolare occorrerà valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica, organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro, sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici”.
    Pertanto nel PRGRU siano previste le seguenti misure di mitigazione, suggerite dallo stesso “Rapporto ambientale definitivo”:
    a. nel caso di impianti di recupero energetico
    – per i Disturbi alla fauna per produzione di rumori e emissioni vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d’opera e trasporti di materiali e rifiuti causati da impianti di recupero energetico siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie; predisposizione di barriere acustiche per impianti e macchinari; utilizzazione di mezzi d’opera a basso impatto;
    – per i Disturbi alla flora e fauna per emissioni in atmosfera; alterazione della qualità dell’aria; cambiamenti climatici siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: l’utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile; in sede di pianificazione provinciale la messa in relazione tra la localizzazione e l’altezza dei camini con la presenza di habitat di specie; la previsione di adeguati interventi di compensazione in relazione ai gas serra emessi;
    – per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo o in corpi idrici; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d’incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;
    – per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriva che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;

    b. nel caso di impianti di recupero energetico
    – per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriva che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
    – per Impatti su flora e habitat per produzione di polveri e odori sia prescritto dal PRGRU l’utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile e l’adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;

    c. nel caso di impianti di trattamento
    – per gli Scarichi di acque meteoriche ed industriali sia prescritta dal PRGRU la previsione di adeguati sistemi di trattamento;
    – per i Disturbi alla fauna per produzione di rumore e vibrazioni da impianti, macchinari e trasporti e per le Emissioni di polveri e odori sia prescritta dal PRGRU: l’adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie;

    d. nel caso di discariche
    – per la Frammentazione habitat naturali e consumo per consumo di suolo siano previsti dal PRGRU adeguati interventi di compensazione e ripristino habitat;
    – per i Disturbi alla fauna per produzioni di rumori e emissioni di vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d’opera e trasporti di materiali e rifiuti sia previsto l’utilizzo della migliore tecnologia per i mezzi d’opera;
    – per gli Impatti su flora per produzione di polveri ed emissioni odorigene sia prevista dal PRGRU l’adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;
    – per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione rifiuti nel PRGRU sia prescritto dal PRGRU che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
    – per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di infiltrazione in falda di percolato; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: la verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d’incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;
    – lo “Studio di Incidenza” (pag. 362) evidenzia che la “valutazione di impatti dovuti al traffico non può essere effettuata se non in modo qualitativo, dato che, in base al dettaglio del PRGRU, non possono essere definite, a causa del livello di pianificazione del Piano stesso, alcune informazioni per poter effettuare calcoli e simulazioni. Tra le informazioni mancanti vi sono in particolare quelle necessarie ad individuare i percorsi dei trasporti: alcuni impianti saranno localizzati successivamente al PRGRU da enti di livello minore, e non può essere specificata in questa sede la destinazione dei flussi di rifiuti pugliesi da inviare fuori regione. Non sono specificate, inoltre, le modalità di trasporto (gomma, rotaia, nave)”. Pertanto il PRGRU prescriva che nei Piani redatti da Enti di livello minore si inseriscano, nella valutazione di incidenza, le informazioni necessarie alla valutazione degli impatti dovuti al traffico sui siti rete Natura 2000;
    – si rammenta la vigenza della L.R. 33/2009 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”;
    – si rammenta la vigenza della L.R. 14/2007 e ss.mm.ii. “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.”

  • il servizio ecologia ritiene le misure di mitigazione prospettate da ARPA nel PRGRU puramente teoriche e non concrete:

    “Tuttavia non è chiara la correlazione fra tali misure presenti nel Rapporto Ambientale e le azioni del piano, PERTANTO SI PRESCRIVE nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. di dare evidenza dell’attuabilità di tali misure al fine di mitigare gli impatti e le criticità rilevate.
    INOLTRE, in merito alla prevenzione di potenziali impatti cumulativi con il Piano Regionale delle Bonifiche e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali SI PRESCRIVE di esplicitare le possibili misure di mitigazione che si intendono mettere in atto.”.

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