La risposta della Regione Puglia alle osservazioni in crowdsourcing della rete

Pubblichiamo la risposta della Regione Puglia alle nostre Osservazioni in Crowdsourcing al Rapporto Ambientale del futuro PRGRU, redatto dall’ARPA.

1. Non è possibile accogliere tali indicazioni considerate le
disposizioni normative vigenti che prevedono l’istituzione
degli Ambiti Territoriali Ottimali a cui è demandata la
gestione dei rifiuti urbani secondo i criteri di efficienza, di
efficacia, di economicità e di trasparenza ed a cuicompete
la redazione di un apposito Piano d’Ambito.
2.Si rappresenta che gli impianti in questione sonotutti stati
interessati da procedimenti di rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ed in quanto tali rispettano irequisiti
tecnici stabiliti dalle stesse autorizzazioni.
L’attività di sperimentazione prevista dall’Ordinanza si è
resa necessaria per allineare il ciclo di funzionamento dei trempianti, realizzati in periodi diversi e che risultava in alcune
parti differenti, al funzionamento dell’impianto diproduzione
CDR che richiedeva caratteristiche specifiche per  la frazione
secca da trasformare in CDR.
L’attività di inversione dei cicli di funzionamentoche ha
portato all’emanazione della citata Ordinanza e prevista per
i soli impianti di Cerignola e Deliceto è stata recepita dal
provvedimento di riesame dell’AIA, già rilasciata per
l’impianto di Deliceto ed in fase di rilascio per l’impianto di
Cerignola.
L’inceneritore di Manfredonia non è ancora stato avviato in
esercizio ordinario, in quanto sono ancora in corsole attività
di collaudo funzionale.
3.Si rappresenta che tale problematica non attiene  ai
contenuti del Piano, tuttavia si evidenzia che
l’Autorizzazione in questione è intervenuta successivamente
alla costruzione dell’impianto con la DGR del 15/12/ 2000
n.1748 di Approvazione del Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia e con il D.lgs.
22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali edel
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137”.
4.Nel capitolo O.4 “Rafforzamento della dotazione
impiantistica a servizio del Ciclo Integrato” nellastima della
vita residua della discarica di Conversano (a servizio del
citato impianto) sono stati valutati i flussi di conferimento
del rifiuto biostabilizzato inerte provenienti dall’impianto di
trattamento citato. Quindi la destinazione finale prevista dal
piano per tale frazione (RBI) è appunto la discarica di
servizio annessa all’impianto.
Per quanto riguarda la destinazione del “CSS di primo livello
“(ex CDR), proveniente dallo stesso impianto, essendo tale
rifiuto speciale non rientra nella competenza del Pianodefinire la destinazione specifica, che è invece compito
specifico del gestore sulla base di quanto stabilito nel
contratto.
5.Si rimanda a quanto già contro dedotto per l’osservazione
prodotta dal Comune di Galatina (Prot. Consiglio Regionale
n. 301 del 25/06/2013):“Nel caso di co-incenerimento, invece, non vi sono nuove emissioni, ma una variazione qualitativa di quelle già esistenti che per alcuni inquinanti è una variazione positiva, per altri negativa, ma sempre  nel rispetto dei limiti di legge. Ovviamente, come ribadito anche da ARPA Puglia, tale soluzione risulta sfavorita rispetto ad impianti di recupero di materia in base al principio gerarchico di gestione dei rifiuti. Tale principio è rimarcato anche nella Delibera di  Giunta n 959/2013 di adozione del PRGRU che prevede di assumere come opzione prioritaria per la gestione del CSS prodotto in Puglia il recupero di materia.”

Queste le risposte, assai parziali, della Regione Puglia alle nostre osservazioni. Su ciascuna ci resta una lunga serie di dubbi. Come per es., nel caso della discarica di Passo Breccioso a Foggia, il cui biostabilizzatore è in attesa di AIA (procedura prorogata), ma che secondo la Regione Puglia sarebbe in grado di produrre sopravaglio (FSC) da trasformare in combustibile (CSS). Altro dubbio è quello relativo all’inceneritore di Statte (AMIU Città di Taranto), infatti pochi giorni dopo viene pubblicato sul Bolletino Ufficiale della Regione il provvedimento di riesame dell’AIA, dal quale emerge la necessità di stoppare ancora una volta l’attività dell’impianto nonché … la necessità di ottenere finalmente e con urgenza l’autorizzazione paesaggistica.

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di disporre il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio n. 46 del 13 Agosto 2012, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
1. Progetto di gestione delle acque meteoriche finalizzato al riutilizzo a scopo irriguo;
2. Installazione portale radiometrico.

di stabilire che:
– in attuazione delle misure previste dal “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA)”, al punto 5.1.6 “Misure da applicare al comparto industriale durante l’intero anno solare”, al fine di ridurre la fonte di emissione di PM10 associata alla diffusione in aria di particolato per l’azione del vento derivante dai cumuli all’aperto di materiale polverulento, il Gestore dovrà provvedere:
1. ad individuare un altro sito, di pari area o superiore, prossimo all’impianto, ove effettuare la piantumazione a verde sottratta dalla realizzazione delle opere, e di sottoporre tale proposta alla valutazione degli Enti competenti;
2. mettere in esercizio l’impianto di incenerimento solo quanto saranno stati ultimati i lavori di realizzazione della copertura del piazzale delle ceneri. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto approvato e alle risultanze e prescrizioni della conferenza di servizi del giorno 19 Giugno 2013;
– il Gestore dovrà realizzare il progetto di gestione delle acque meteoriche entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento. Il Gestore dovrà riutilizzare le acque meteoriche trattate per la ricarica della riserva idrica antincendio e per il lavaggio piazzali, inviando le restanti aliquote nei due pozzi disperdenti. Restano valide le prescrizioni previste dalla D.D. n. 46 del 13 Agosto 2012 per il punto scarico di cui alla sigla “S5”. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto approvato e alle risultanze e prescrizioni della conferenza di servizi del giorno 19 Giugno 2013;
– il Gestore dovrà installare il portale radiometrico entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e ultimare la realizzazione delle aree di gestione allarmi radiometrici previste dalla DGR Puglia n. 1096 del 05/06/2012, entro 5 mesi. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto approvato e alle risultanze e prescrizioni della conferenza di servizi del giorno 19 Giugno 2013;
qualora non vengano raggiunti gli obiettivi della raccolta differenziata superiori al 40% per il Comune di Taranto entro il 30/11/2013, il Gestore dovrà attivare immediatamente l’impianto di tritovagliatura a monte dell’impianto;
– l’ “Allegato A” – PMeC_rev07 data luglio 2013 al presente provvedimento, sostituisce il PMeC “allegato B” alla DD n. 46 del 13 Agosto 2012;
– l’ “Allegato B”- parere Arpa Puglia -DAP di TA (prot. n. 33022 del 05/06/2013) al presente provvedimento, sostituisce il parere di Arpa Puglia – DAP di TA “Allegato C” alla DD n. 46 del 13 Agosto 2012;
– il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa Puglia – DAP di Taranto, la documentazione integrativa relativa al “Piano di Risanamento acustico” entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
di demandare al competente Comune di Statte, l’adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, essendo decorsi i tempi, senza alcun riscontro, di cui alla nota prot. n. 2952 del 05/7/2013 dell’Ufficio, visti il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce di cui nota prot. n. 9247 del 29/05/2013 e le risultanze della nota prot. n. 10469 del 04/07/2013 della Commissione per il Paesaggio Unione Comuni “Crispiano-Massafra-Statte”;
– il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, ivi compresi eventuali adempimenti propedeutici in materia di bonifica di siti contaminati qualora siano previste opere di scavo;
– per effetto dell’intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “AMIU SpA – Taranto” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;
– il presente provvedimento integra e aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale n. 46 del 13 Agosto 2012;
– sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 46 del 13 Agosto 2012 e non in contrasto con il presente provvedimento;
– il presente provvedimento di riesame e modifica dell’AIA, ha il termine ultimo di validità coincidente con quello fissato dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale n. 46 del 13 Agosto 2012;
– per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;

Ecc., ecc..  Avevamo ragione noi!

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